E.N.A.C. CIRCOLARE NAV-16C (22/07/02) 

 

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    ENAC Circolare NAV-16C (22/07/02)

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Il presente documento ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile all'indirizzo http://www.enac-italia.it/documents/circolariNav1.htm

L'indirizzo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è:

http://www.enac-italia.it/index.htm

 

 

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

 

 

 

CIRCOLARE

 

 

 

SERIE NAVIGABILITA'                      DATA 22/07/2002                NAV-16C

 

 

Oggetto : Paracadute da salvataggio e ausiliari

1. PREMESSA E SCOPO

Il Regolamento Tecnico definisce, tramite la norma JAR-TSO, lo standard di

riferimento per l’approvazione dei paracadute. La produzione degli stessi è

regolamentata dalla JAR 21.

La materia relativa al mantenimento delle condizioni di efficienza non è disciplinata

dai suddetti regolamenti.

Con la revisione B del 7/10/1999 che ha annullato e sostituito la Circolare NAV 16 A

del 27/7/1997, sono stati forniti i criteri riguardanti la certificazione dei paracadute e,

per analogia con le norme che regolano la manutenzione, i criteri per il

riconoscimento delle organizzazioni che ne effettuano la verifica e il ripiegamento

(CVRP).

Con la revisione C della presente Circolare, in ragione della tipologia di interventi

operativi effettuati dai CVRP e sulla base dei positivi riscontri dell’attività di

sorveglianza effettuata, viene estesa da 1 a 3 anni la validità del Certificato d’Idoneità

Tecnica dei CVRP.

2. APPLICABILITA'

La presente Circolare si applica a tutti i paracadute civili da salvataggio e ausiliari

definiti nel successivo paragrafo 3 disciplinati dalle disposizioni del Ministero dei

Trasporti e della Navigazione. Sono esclusi i paracadute principali e quelli

regolamentati da disposizioni del Ministero della Difesa.

 

 

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3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente circolare si definisce:

Paracadute: dispositivo impiegato per ridurre la velocità di caduta del

corpo umano mediante lo spiegamento di una superficie di forma e dimensioni

opportune, atta a sviluppare la necessaria forza aerodinamica;

Paracadute da salvataggio: assieme paracadute certificato utilizzato

nell'impiego degli alianti, nell'impiego acrobatico dei velivoli e in tutti quegli altri

casi in cui la competente Autorità aeronautica ne renda obbligatoria la dotazione a

bordo dell'aeromobile;

Paracadute principale: assieme paracadute non-certificato utilizzato

dal paracadutista, come paracadute primario (quello che si prevede di utilizzare)

per il lancio intenzionale.

Paracadute ausiliario: assieme paracadute certificato

(comprendente velatura, sacca, imbracatura, pilotino estrattore) utilizzato dal

paracadutista in aggiunta al paracadute principale usato per il lancio intenzionale.

Operazioni di l° livello: si intendono le operazioni di verifica

periodica consistenti nello spiegamento, nella sospensione per aerazione, nella

ispezione e nel ripiegamento del paracadute. Nel 1° livello sono comprese le

piccole riparazioni, le sostituzioni di parti semplici e la rimozione o l'installazione

del calottino estrattore.

Operazioni di 2° livello: si intendono le operazioni di verifica del tipo

triennale, nonché le riparazioni e le sostituzioni che, se non realizzate

correttamente, possono avere effetti sensibili sul peso del paracadute, sul

bilanciamento, sulla robustezza strutturale, sulle prestazioni, sulla funzionalità,

sulle caratteristiche di volo o su qualunque altra caratteristica direttamente legata

alla sicurezza del paracadute. Nel 2° livello rientrano anche le operazioni speciali

di verifica da effettuarsi nei confronti dei paracadute da salvataggio ed ausiliari

aperti in condizioni di emergenza.

 

 

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4. CERTIFICAZIONE DEL PARACADUTE

Un paracadute si intende certificato ai sensi della presente circolare quando:

il tipo risponde ai requisiti previsti dalle norme JTSO, TSO o norme

riconosciute equivalenti dall'ENAC;

l'esemplare è conforme al tipo approvato e, nel caso di paracadute di

produzione estera, è stato accettato in accordo ai criteri di cui al paragrafo 4.2

della presente Circolare.

Il possesso dei requisiti per la certificazione del paracadute viene attestato con il

rilascio del libretto del paracadute.

La certificazione è da ritenersi priva di validità:

al raggiungimento del limite di vita stabilito dal costruttore o

dall'ENAC, quale dei due per primo venga raggiunto;

qualora vengano abusivamente introdotte modifiche che alterino le

caratteristiche del paracadute;

per inosservanza di quanto prescritto dai costruttori relativamente

all'utilizzo ed alla manutenzione del paracadute;

per inosservanza dei termini contenuti nelle pertinenti Prescrizioni di

Aeronavigabilità emesse dall'ENAC.

La certificazione del paracadute mantiene i propri effetti, ai fini dell'efficienza della

stesso, qualora il paracadute venga verificato dal costruttore o da un Centro di

Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP) certificato dall'ENAC.

La periodicità ed il livello delle verifiche sono stabiliti dal costruttore del paracadute

ma, in ogni caso le verifiche devono essere eseguite entro i termini sottoindicati:

1° livello: entro i 120 giorni che precedono l'impiego del paracadute e

dopo ogni apertura accidentale;

2° livello: almeno ogni 3 anni e dopo l'apertura di emergenza dei

paracadute da salvataggio e ausiliari.

 

 

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4.1 Paracadute di produzione nazionale

La delibera dei paracadute di produzione nazionale può essere effettuata per quei

paracadute il cui tipo è stato approvato con una lettera di autorizzazione a JTSO.

Il costruttore delibera tali paracadute mediante l'emissione del libretto del paracadute,

descritto al paragrafo 5, e del JAA Form 1, previsto dal regolamento JAR 21. In tal

modo egli attesta che l'esemplare è stato prodotto in conformità al tipo approvato.

In caso di fornitura di paracadute per l'esportazione può essere emesso soltanto il

JAA Form 1.

4.2 Paracadute di produzione estera

L'accettazione del paracadute viene effettuata dai Centri di Verifica e Ripiegamento

Paracadute (CVRP) autorizzati dall'ENAC per tale attività in accordo ai criteri riportati

in appendice 2.

Il CVRP provvede all'accettazione dei paracadute provenienti dall'estero accertando

che essi siano:

di tipo approvato nel paese di origine secondo il JTSO C23 (o il TSO

C23) ovvero secondo altre norme ritenute equivalenti dall'ENAC (in quest'ultimo

caso il CVRP dovrà disporre delle opportune evidenze a riguardo); nel caso di

paracadute approvati secondo JTSO o FAA TSO, o provenienti da paesi aderenti

alle JAA, è possibile procedere direttamente all'accettazione del paracadute senza

una formale convalida ENAC dell'approvazione di tipo del paracadute;

muniti delle attestazioni di produzione e collaudo vigenti nel paese di

origine;

in buono stato di conservazione. Nel caso di paracadute usato deve

essere effettuata una verifica di 2° livello.

5. LIBRETTO DEL PARACADUTE

A seguito dell'esito favorevole delle verifiche previste, il CVRP o il costruttore rilascia

il libretto del paracadute (vedasi Fac-Simile in allegato 2). Esso contiene:

gli elementi di identificazione (costruttore, tipo, numero ed anno di

costruzione) della velatura e dei relativi componenti principali (sacca, imbracatura,

pilotino estrattore);

le eventuali limitazioni d'impiego;

l'eventuale limite di vita;

 

 

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la registrazione dei componenti principali assemblati alla velatura

(che costituisce attestazione di compatibilità degli stessi)

le annotazioni che si rendessero necessarie, in relazione a particolari

caratteristiche del paracadute.

Si evidenzia che l’accettazione di un paracadute, è riferita a paracadute completi di

tutti i principali componenti e accessori costituenti l’assieme approvato secondo gli

standard applicabili (TSO, JTSO, ecc.).

Il rilascio del libretto è riferito alla velatura; nel caso di sostituzione di uno dei

componenti principali (sacca, imbracatura, pilotino estrattore) la nuova configurazione

dovrà essere riportata sul libretto a cura del Responsabile del CVRP.

Nella parte C del libretto sono registrate, a cura del costruttore o del responsabile

del CVRP, le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate ed il loro esito, le

riparazioni eseguite, le modifiche introdotte, nonché le aperture di emergenza

verificatesi nell'impiego del paracadute.

Il libretto è contraddistinto dalla identificazione del soggetto che lo ha emesso e da un

numero progressivo (assegnato dal soggetto emittente); in caso di esaurimento delle

pagine di una delle parti, il proprietario del paracadute richiede ad un CVRP

l'emissione di un nuovo libretto, quale proseguimento del precedente.

6. MODIFICHE E RIPARAZIONI

Le modifiche, consistenti nella sostituzione di uno o più componenti principali (sacca,

imbracatura, pilotino estrattore) in accordo alle istruzioni dei costruttori rispettando le

compatibilità tra i vari componenti, sono attestate dal costruttore o dal responsabile

del centro riportando sul libretto la nuova configurazione.

Nel caso di riparazioni o modifiche della calotta, della imbracatura, della custodia,

degli accessori oggetto di accettazione o di qualsiasi combinazione degli stessi che

possano interessare la robustezza strutturale, le prestazioni, la funzionalità, le

caratteristiche di volo o qualunque altra caratteristica direttamente legata alla

sicurezza del paracadute, il CVRP, quando tali modifiche non siano già previste dalle

documentazioni tecniche ufficiali del costruttore, deve sottoporre all'ENAC un

programma di prove finalizzato all’approvazione della modifica/riparazione.

 

 

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7. CENTRI VERIFICA E RIPIEGAMENTO PARACADUTE (CVRP)

7.1 Generalità

Le operazioni di verifica periodica, le ispezioni straordinarie, le revisioni quando

previste, le riparazioni, le modifiche dei paracadute, l'attestazione di compatibilità dei

vari componenti ed accessori, nonché le loro manutenzioni, quando non effettuate dal

costruttore, debbono essere eseguite presso un Centro Verifica e Ripiegamento

Paracadute (CVRP) riconosciuto dall'ENAC ed in possesso delle specifiche

abilitazioni.

L'ENAC riconosce quali CVRP le associazioni, le organizzazioni, le società, le ditte,

gli enti, ecc. che intendano eseguire la manutenzione di paracadute che non siano di

loro produzione, qualora l’organizzazione, il personale, le infrastrutture, le

attrezzature, i materiali e le documentazioni siano rispondenti ai criteri di seguito

riportati così da garantire l’esecuzione a norma delle operazioni effettuate.

7.2 Criteri per il riconoscimento dell’idoneità tecnica dei CVRP

7.2.1 Organizzazione e qualificazione del personale

Ai fini organizzativi deve essere individuato il responsabile del CVRP. Questi è il

garante nei riguardi dell'ENAC del rispetto dei requisiti di certificazione, ed è

responsabile della corretta esecuzione delle operazioni effettuate sui paracadute.

I nominativi del responsabile del CVRP e dei suoi sostituti nonchè i nominativi del

personale riconosciuto idoneo dall'ENAC ad eseguire operazioni di 1° e/o di 2° livello

devono essere inseriti in un apposito elenco facente parte del Manuale del CVRP.

In appendice 1 sono riportati i criteri di qualificazione per il personale che esegue le

operazioni di 1° e 2° livello. Tale qualificazione decade se il personale non ha svolto

attività per un periodo superiore a sei mesi nell'ambito delle abilitazioni possedute;

l'eventuale riqualificazione potrà essere conseguita a conclusione di un programma di

addestramento accettato dall'ENAC.

7.2.2 Manuale del CVRP

Il Manuale deve contenere una descrizione delle infrastrutture, attrezzature,

documentazioni utilizzate dal CVRP oltre all’elenco del personale sopra menzionato

ed una procedura per la sua qualificazione.

Il manuale deve contenere inoltre la raccolta delle guide operative e delle istruzioni

tecniche impiegate nelle attività del Centro.

 

 

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Il Manuale del CVRP viene elaborato dal responsabile del centro ed è approvato

dall'ENAC.

7.2.3 Locali

Le operazioni di spiegamento, sospensione per aerazione, ispezione, ripiegamento e

immagazzinamento dei paracadute devono essere effettuate in locali aerati,

sufficientemente illuminati (senza però che i paracadute siano colpiti direttamente dai

raggi solari) ed esenti da umidità, polvere, esalazione di acidi, animali ed altri fattori

che possano danneggiare il materiale ivi contenuto.

Le dimensioni dei locali, in pianta ed in altezza, devono essere tali da permettere la

comoda ed idonea effettuazione delle singole operazioni richieste.

Si deve evitare che i locali comunichino direttamente con l'esterno, al fine di impedire

l'ingresso in polvere, acqua piovana, ecc., a meno che tali inconvenienti non vengano

eliminati mediante l'applicazione di appropriati provvedimenti quali ad es.: spazio

antistante l'ingresso pavimentato, soglia della porta rialzata, presenza di una tettoia

sopra l'ingresso, ecc.

7.2.4 Attrezzature

Il CVRP deve possedere le attrezzature necessarie per la corretta effettuazione delle

operazioni contemplate nel livello di manutenzione autorizzato e precisamente: tavoli

di ripiegamento (se necessario luminosi per operazioni di 2° livello); dispositivi di

sospensione; armadi di immagazzinamento; utensili, macchine e apparecchiature,

indicati dal costruttore nelle pertinenti documentazioni, o suggeriti in pubblicazioni

relative a metodi o standard accettati dall'ENAC; quanto altro necessario per

l'esecuzione di lavori, controllo e prove.

7.2.5 Documentazioni

Il CVRP deve possedere: la normativa ENAC attinente al proprio settore, i manuali

d'impiego e manutenzione dei diversi tipi di paracadute sui quali esercita la propria

attività, le pubblicazioni relative a metodi o standards accettati dal ENAC e quant'altro

si renda necessario o utile per la conoscenza e l'aggiornamento delle tecniche da

porre in atto presso il Centro stesso.

Il CVRP deve inoltre garantire la ricezione della documentazione tecnica emessa dai

costruttori (bollettini, lettere di servizio, aggiornamenti della manualistica, ecc.),

relativamente ai paracadute inclusi nella LOA. Tale documentazione può essere

 

 

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approvvigionata direttamente dai costruttori o tramite terzi, quali ad esempio

associazioni/federazioni di paracadutismo.

7.2.6 Registrazioni

Il CVRP deve conservare un registro generale delle verifiche di 1° e 2° livello

effettuate nel quale deve essere indicato, per ciascun paracadute: il tipo ed il

numero di costruzione, il tipo di operazione effettuata ed il riferimento alle pertinenti

documentazioni esecutive, la data di ripiegamento, il tipo di sigillo utilizzato, le

eventuali osservazioni e la firma del ripiegatore e del responsabile del centro o di un

suo sostituto. I dati riguardanti le operazioni effettuate, il loro esito, la data dovranno

essere riportati sul libretto del paracadute a firma del responsabile del Centro.

Il CVRP deve mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate in accordo al

paragrafo 7.3 ai proprietari di paracadute per l'effettuazione delle verifiche di 1°

livello. Ciascuna registrazione deve contenere il nominativo del proprietario, il

numero dell'autorizzazione, gli estremi del paracadute a cui si riferisce e la data di

scadenza.

Inoltre, qualora autorizzato all'accettazione dei paracadute, il centro deve tenere un

registro dei paracadute accettati e dei relativi libretti emessi (vedasi Appendice 2).

Le registrazioni devono essere conservate per almeno 5 anni.

7.3 Operazioni effettuate dai proprietari

Le verifiche di 1° livello su paracadute ausiliari possono essere effettuate dai

proprietari dei paracadute, su autorizzazione rilasciata dal CVRP, nell'ambito delle

abilitazioni possedute, e nel rispetto di quanto indicato nei punti seguenti:

Gli interventi devono essere effettuati sul proprio paracadute, per

utilizzo personale; è da escludersi la possibilità di verifiche di I livello

per paracadute ausiliari utilizzati da terzi.

Il proprietario, autorizzato dal CVRP alla verifiche di primo livello, deve

essere titolare di Licenza di Paracadutista, in corso di validità

Si applicano i criteri di qualificazione del personale approvati al CVRP

nell'ambito della certificazione dell'impresa (rif. Appendice 1). Il

responsabile del centro dovrà pertanto accertarne il soddisfacimento

facendo le opportune verifiche il tal senso, prima del rilascio

dell’autorizzazione.

 

 

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L'autorizzazione ha una durata di due anni e può essere rinnovata a

seguito di un numero minimo di 3 ripiegamenti eseguiti

soddisfacentemente presso il CVRP, sotto supervisione e

responsabilità del responsabile del centro.

L'autorizzazione rilasciata al proprietario e la relativa data di scadenza

devono essere riportate sul libretto del paracadute parte C a cura del

responsabile del CVRP. Nel caso in cui il paracadutista dovesse

sostituire il paracadute, nel corso dei due anni di validità

dell'autorizzazione, con altro dello stesso tipo, l’autorizzazione deve

essere trascritta sul nuovo libretto, senza alterarne i contenuti e la

scadenza, a cura del CVRP che la ha rilasciata.

Le registrazioni sul libretto del paracadute, inerenti le verifiche di 1°

livello di cui al presente paragrafo possono essere effettuate dal

proprietario stesso.

7.4 Procedura per il riconoscimento dell’idoneità tecnica

Ai CVRP si applica, per quanto pertinente, il procedimento in vigore per la

certificazione delle Ditte di Manutenzione. L'abilitazione sarà riferita al tipo di

paracadute e l'idoneità al livello di operazioni autorizzato (1° o 2° livello) unitamente

all'eventuale autorizzazione per l'accettazione di paracadute.

La domanda di rilascio del certificato di idoneità tecnica (CIT) deve essere

presentata, con il modello allegato, alla Direzione Territoriale competente.

Il CIT, rilasciato dall'ENAC a conclusione positiva degli accertamenti, ha validità di tre

anni e può essere rinnovato a richiesta del centro.

7.5 Obblighi del CVRP

Il riconoscimento dell’idoneità tecnica rilasciata dall'ENAC obbliga il CVRP a

mantenere adeguate registrazioni di tutti i lavori compiuti, compresi i nominativi delle

persone che li hanno eseguiti, a comunicare all'ENAC ogni difetto grave o ricorrente o

altre condizioni che pregiudichino la sicurezza, riscontrato in un paracadute o in una

parte di esso. Il CVRP deve, inoltre, mantenere il personale, le infrastrutture, le

attrezzature, i materiali e le documentazioni ad un livello non inferiore a quello

richiesto; deve eseguire le operazioni di manutenzione e di modifica a regola d'arte,

in modo da mantenere o ripristinare nelle parti lavorate le condizioni di idoneità

all'impiego, deve usare materiali idonei.

 

 

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L'ENAC esegue verifiche ordinarie e/o straordinarie sul rispetto degli obblighi di

certificazione e si riserva di limitare, sospendere o revocare le certificazioni e le

autorizzazioni rilasciate, in presenza di inadempienze o carenze riscontrate e non

eliminate nei tempi e nei modi prescritti.

8. DECORRENZA

La revisione C della presente circolare decorre dalla data di emissione.

La validità triennale del CIT sarà applicata al momento del rinnovo.

Il Direttore Generale

Avv. Pierluigi di Palma

Appendici:

1. Criteri di qualificazione del personale addetto ai ripiegamenti e programma base

corsi di addestramento.

2. Criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione all'accettazione di paracadute ed al

rilascio dei libretti

Allegati: 1) Domanda di certificazione - modello RT22P/99

2) Fac-Simile libretto paracadute

3) Rapporto di esame per accettazione paracadute

Le Circolari della Serie Navigabilità contengono interpretazioni e metodi accettabili di conformità a

norme regolamentari. Esse sono contraddistinte da un numero progressivo, seguito da una lettera che

evidenzia le successive revisioni.

 

 

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APPENDICE 1

Criteri di qualificazione del personale addetto ai ripiegamenti

Le indicazioni di seguito riportate forniscono i criteri di base per la qualificazione del

personale tecnico dei CVRP:

aver compiuto il 18° anno di età;

aver conseguito la licenza di scuola media unificata o altro titolo equipollente;

conoscere la lingua nella quale sono scritti i manuali in uso;

aver superato un corso di addestramento riconosciuto idoneo dall'ENAC oppure

aver completato un programma di addestramento accettato dall'ENAC,

eventualmente personalizzato in relazione all'esperienza del candidato;

per eseguire operazioni di 1° livello su un determinato tipo di paracadute: aver

correttamente effettuato, sotto il controllo del responsabile del CVRP, almeno 20

operazioni di verifica e ripiegamento sullo stesso tipo di paracadute;

per eseguire operazioni di 2° livello: avere una esperienza di almeno 2 anni

nell'attività di 1° livello, aver correttamente effettuato almeno 100 operazioni di

verifica e ripiegamento su non meno di cinque tipi di paracadute più in uso e aver

superato una prova pratica adeguata alla abilitazione richiesta (quali sostituzione

di funi e applicazione di rappezzi).

NOTA: Un utile riferimento per il reperimento di pubblicazioni utili per

l’addestramento del personale è la FAA AC 65-27 "Parachute rigger knowledge test

guide".

Programma base corsi di addestramento

Gli argomenti di base che devono essere trattati nel corso di addestramento per

ripiegatori/verificatori sono:

principi di funzionamento del paracadute;

criteri di costruzione del paracadute;

parti principali del paracadute: tipi, funzioni, materiali utilizzati;

attrezzature utilizzate per il ripiegamento/verifica del paracadute;

tecniche di ripiegamento;

ispezione, trattamento dei danni;

normativa di riferimento.

 

 

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APPENDICE 2

Criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione all'accettazione di paracadute ed al

rilascio dei libretti

L'ENAC al fine di autorizzare, i CVRP che ne facciano richiesta, all'accettazione di

paracadute ausiliari e di salvataggio di produzione estera e ad emettere i relativi

libretti effettua accertamenti mirati a verificare principalmente che il CVRP:

sia certificato in accordo ai criteri di cui al paragrafo 7 per interventi di 2° livello;

abbia nel manuale una procedura approvata per l'accettazione dei paracadute che

tenga conto di quanto segue:

(i) L'attività di accettazione del paracadute e di emissione dei libretti deve

essere registrata in un apposito registro ove, per paracadute accettato viene

riportato:

(a) costruttore, tipo, modello e numero di costruzione

(b) la data di accettazione

(c) il numero del libretto emesso

(d) riferimento al rapporto di esame per accettazione

(e) firma del responsabile del centro

(ii) Per ogni accettazione effettuata il CVRP emette il "Rapporto di esame per

accettazione paracadute" (modulo riportato in allegato 3), a firma del

responsabile del centro.

(iii) Il CVRP per ogni paracadute accettato deve archiviare oltre la copia del

rapporto di cui al punto precedente, il documento di origine (Form 1 o

equivalente) ed ogni altro documento rilevante ai fini dell'accettazione (es.

corrispondenza con il costruttore, eventuali documenti del costruttore,

corrispondenza con l'ENAC o altra autorità o costruttore, richiesta del

committente, ecc…).

L'autorizzazione all'accettazione di paracadute in accordo alla presente circolare viene

riportata sulla specifica delle abilitazioni del CVRP.