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E.N.A.C. CIRCOLARE NAV-16C (22/07/02) |
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Home ENAC Circolare NAV-16C (22/07/02)
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Il presente documento ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile all'indirizzo http://www.enac-italia.it/documents/circolariNav1.htm
L'indirizzo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è:
http://www.enac-italia.it/index.htm
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
CIRCOLARE
SERIE NAVIGABILITA' DATA 22/07/2002 NAV-16C
Oggetto : Paracadute da salvataggio e ausiliari
1. PREMESSA E SCOPO
Il Regolamento Tecnico definisce, tramite la norma JAR-TSO, lo standard di
riferimento per l’approvazione dei paracadute. La produzione degli stessi è
regolamentata dalla JAR 21.
La materia relativa al mantenimento delle condizioni di efficienza non è disciplinata
dai suddetti regolamenti.
Con la revisione B del 7/10/1999 che ha annullato e sostituito la Circolare NAV 16 A
del 27/7/1997, sono stati forniti i criteri riguardanti la certificazione dei paracadute e,
per analogia con le norme che regolano la manutenzione, i criteri per il
riconoscimento delle organizzazioni che ne effettuano la verifica e il ripiegamento
(CVRP).
Con la revisione C della presente Circolare, in ragione della tipologia di interventi
operativi effettuati dai CVRP e sulla base dei positivi riscontri dell’attività di
sorveglianza effettuata, viene estesa da 1 a 3 anni la validità del Certificato d’Idoneità
Tecnica dei CVRP.
2. APPLICABILITA'
La presente Circolare si applica a tutti i paracadute civili da salvataggio e ausiliari
definiti nel successivo paragrafo 3 disciplinati dalle disposizioni del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione. Sono esclusi i paracadute principali e quelli
regolamentati da disposizioni del Ministero della Difesa.
NAV-16C
pag. 2 di 123. DEFINIZIONI
Ai fini della presente circolare si definisce:
•
Paracadute: dispositivo impiegato per ridurre la velocità di caduta delcorpo umano mediante lo spiegamento di una superficie di forma e dimensioni
opportune, atta a sviluppare la necessaria forza aerodinamica;
•
Paracadute da salvataggio: assieme paracadute certificato utilizzatonell'impiego degli alianti, nell'impiego acrobatico dei velivoli e in tutti quegli altri
casi in cui la competente Autorità aeronautica ne renda obbligatoria la dotazione a
bordo dell'aeromobile;
•
Paracadute principale: assieme paracadute non-certificato utilizzatodal paracadutista, come paracadute primario (quello che si prevede di utilizzare)
per il lancio intenzionale.
•
Paracadute ausiliario: assieme paracadute certificato(comprendente velatura, sacca, imbracatura, pilotino estrattore) utilizzato dal
paracadutista in aggiunta al paracadute principale usato per il lancio intenzionale.
•
Operazioni di l° livello: si intendono le operazioni di verificaperiodica consistenti nello spiegamento, nella sospensione per aerazione, nella
ispezione e nel ripiegamento del paracadute. Nel 1° livello sono comprese le
piccole riparazioni, le sostituzioni di parti semplici e la rimozione o l'installazione
del calottino estrattore.
•
Operazioni di 2° livello: si intendono le operazioni di verifica del tipotriennale, nonché le riparazioni e le sostituzioni che, se non realizzate
correttamente, possono avere effetti sensibili sul peso del paracadute, sul
bilanciamento, sulla robustezza strutturale, sulle prestazioni, sulla funzionalità,
sulle caratteristiche di volo o su qualunque altra caratteristica direttamente legata
alla sicurezza del paracadute. Nel 2° livello rientrano anche le operazioni speciali
di verifica da effettuarsi nei confronti dei paracadute da salvataggio ed ausiliari
aperti in condizioni di emergenza.
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pag. 3 di 124. CERTIFICAZIONE DEL PARACADUTE
Un paracadute si intende certificato ai sensi della presente circolare quando:
•
il tipo risponde ai requisiti previsti dalle norme JTSO, TSO o normericonosciute equivalenti dall'ENAC;
•
l'esemplare è conforme al tipo approvato e, nel caso di paracadute diproduzione estera, è stato accettato in accordo ai criteri di cui al paragrafo 4.2
della presente Circolare.
Il possesso dei requisiti per la certificazione del paracadute viene attestato con il
rilascio del libretto del paracadute.
La certificazione è da ritenersi priva di validità:
•
al raggiungimento del limite di vita stabilito dal costruttore odall'ENAC, quale dei due per primo venga raggiunto;
•
qualora vengano abusivamente introdotte modifiche che alterino lecaratteristiche del paracadute;
•
per inosservanza di quanto prescritto dai costruttori relativamenteall'utilizzo ed alla manutenzione del paracadute;
•
per inosservanza dei termini contenuti nelle pertinenti Prescrizioni diAeronavigabilità emesse dall'ENAC.
La certificazione del paracadute mantiene i propri effetti, ai fini dell'efficienza della
stesso, qualora il paracadute venga verificato dal costruttore o da un Centro di
Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP) certificato dall'ENAC.
La periodicità ed il livello delle verifiche sono stabiliti dal costruttore del paracadute
ma, in ogni caso le verifiche devono essere eseguite entro i termini sottoindicati:
1° livello
: entro i 120 giorni che precedono l'impiego del paracadute edopo ogni apertura accidentale;
2° livello
: almeno ogni 3 anni e dopo l'apertura di emergenza deiparacadute da salvataggio e ausiliari.
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pag. 4 di 124.1 Paracadute di produzione nazionale
La delibera dei paracadute di produzione nazionale può essere effettuata per quei
paracadute il cui tipo è stato approvato con una lettera di autorizzazione a JTSO.
Il costruttore delibera tali paracadute mediante l'emissione del libretto del paracadute,
descritto al paragrafo 5, e del JAA Form 1, previsto dal regolamento JAR 21. In tal
modo egli attesta che l'esemplare è stato prodotto in conformità al tipo approvato.
In caso di fornitura di paracadute per l'esportazione può essere emesso soltanto il
JAA Form 1.
4.2 Paracadute di produzione estera
L'accettazione del paracadute viene effettuata dai Centri di Verifica e Ripiegamento
Paracadute (CVRP) autorizzati dall'ENAC per tale attività in accordo ai criteri riportati
in appendice 2.
Il CVRP provvede all'accettazione dei paracadute provenienti dall'estero accertando
che essi siano:
•
di tipo approvato nel paese di origine secondo il JTSO C23 (o il TSOC23) ovvero secondo altre norme ritenute equivalenti dall'ENAC (in quest'ultimo
caso il CVRP dovrà disporre delle opportune evidenze a riguardo); nel caso di
paracadute approvati secondo JTSO o FAA TSO, o provenienti da paesi aderenti
alle JAA, è possibile procedere direttamente all'accettazione del paracadute senza
una formale convalida ENAC dell'approvazione di tipo del paracadute;
•
muniti delle attestazioni di produzione e collaudo vigenti nel paese diorigine;
•
in buono stato di conservazione. Nel caso di paracadute usato deveessere effettuata una verifica di 2° livello.
5. LIBRETTO DEL PARACADUTE
A seguito dell'esito favorevole delle verifiche previste, il CVRP o il costruttore rilascia
il libretto del paracadute (vedasi Fac-Simile in allegato 2). Esso contiene:
•
gli elementi di identificazione (costruttore, tipo, numero ed anno dicostruzione) della velatura e dei relativi componenti principali (sacca, imbracatura,
pilotino estrattore);
•
le eventuali limitazioni d'impiego;•
l'eventuale limite di vita;
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pag. 5 di 12•
la registrazione dei componenti principali assemblati alla velatura(che costituisce attestazione di compatibilità degli stessi)
•
le annotazioni che si rendessero necessarie, in relazione a particolaricaratteristiche del paracadute.
Si evidenzia che l’accettazione di un paracadute, è riferita a paracadute completi di
tutti i principali componenti e accessori costituenti l’assieme approvato secondo gli
standard applicabili (TSO, JTSO, ecc.).
Il rilascio del libretto è riferito alla velatura; nel caso di sostituzione di uno dei
componenti principali (sacca, imbracatura, pilotino estrattore) la nuova configurazione
dovrà essere riportata sul libretto a cura del Responsabile del CVRP.
Nella parte C del libretto sono registrate, a cura del costruttore o del responsabile
del CVRP, le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate ed il loro esito, le
riparazioni eseguite, le modifiche introdotte, nonché le aperture di emergenza
verificatesi nell'impiego del paracadute.
Il libretto è contraddistinto dalla identificazione del soggetto che lo ha emesso e da un
numero progressivo (assegnato dal soggetto emittente); in caso di esaurimento delle
pagine di una delle parti, il proprietario del paracadute richiede ad un CVRP
l'emissione di un nuovo libretto, quale proseguimento del precedente.
6. MODIFICHE E RIPARAZIONI
Le modifiche, consistenti nella sostituzione di uno o più componenti principali (sacca,
imbracatura, pilotino estrattore) in accordo alle istruzioni dei costruttori rispettando le
compatibilità tra i vari componenti, sono attestate dal costruttore o dal responsabile
del centro riportando sul libretto la nuova configurazione.
Nel caso di riparazioni o modifiche della calotta, della imbracatura, della custodia,
degli accessori oggetto di accettazione o di qualsiasi combinazione degli stessi che
possano interessare la robustezza strutturale, le prestazioni, la funzionalità, le
caratteristiche di volo o qualunque altra caratteristica direttamente legata alla
sicurezza del paracadute, il CVRP, quando tali modifiche non siano già previste dalle
documentazioni tecniche ufficiali del costruttore, deve sottoporre all'ENAC un
programma di prove finalizzato all’approvazione della modifica/riparazione.
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pag. 6 di 127. CENTRI VERIFICA E RIPIEGAMENTO PARACADUTE (CVRP)
7.1 Generalità
Le operazioni di verifica periodica, le ispezioni straordinarie, le revisioni quando
previste, le riparazioni, le modifiche dei paracadute, l'attestazione di compatibilità dei
vari componenti ed accessori, nonché le loro manutenzioni, quando non effettuate dal
costruttore, debbono essere eseguite presso un Centro Verifica e Ripiegamento
Paracadute (CVRP) riconosciuto dall'ENAC ed in possesso delle specifiche
abilitazioni.
L'ENAC riconosce quali CVRP le associazioni, le organizzazioni, le società, le ditte,
gli enti, ecc. che intendano eseguire la manutenzione di paracadute che non siano di
loro produzione, qualora l’organizzazione, il personale, le infrastrutture, le
attrezzature, i materiali e le documentazioni siano rispondenti ai criteri di seguito
riportati così da garantire l’esecuzione a norma delle operazioni effettuate.
7.2 Criteri per il riconoscimento dell’idoneità tecnica dei CVRP
7.2.1 Organizzazione e qualificazione del personale
Ai fini organizzativi deve essere individuato il responsabile del CVRP. Questi è il
garante nei riguardi dell'ENAC del rispetto dei requisiti di certificazione, ed è
responsabile della corretta esecuzione delle operazioni effettuate sui paracadute.
I nominativi del responsabile del CVRP e dei suoi sostituti nonchè i nominativi del
personale riconosciuto idoneo dall'ENAC ad eseguire operazioni di 1° e/o di 2° livello
devono essere inseriti in un apposito elenco facente parte del Manuale del CVRP.
In appendice 1 sono riportati i criteri di qualificazione per il personale che esegue le
operazioni di 1° e 2° livello. Tale qualificazione decade se il personale non ha svolto
attività per un periodo superiore a sei mesi nell'ambito delle abilitazioni possedute;
l'eventuale riqualificazione potrà essere conseguita a conclusione di un programma di
addestramento accettato dall'ENAC.
7.2.2 Manuale del CVRP
Il Manuale deve contenere una descrizione delle infrastrutture, attrezzature,
documentazioni utilizzate dal CVRP oltre all’elenco del personale sopra menzionato
ed una procedura per la sua qualificazione.
Il manuale deve contenere inoltre la raccolta delle guide operative e delle istruzioni
tecniche impiegate nelle attività del Centro.
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pag. 7 di 12Il Manuale del CVRP viene elaborato dal responsabile del centro ed è approvato
dall'ENAC.
7.2.3 Locali
Le operazioni di spiegamento, sospensione per aerazione, ispezione, ripiegamento e
immagazzinamento dei paracadute devono essere effettuate in locali aerati,
sufficientemente illuminati (senza però che i paracadute siano colpiti direttamente dai
raggi solari) ed esenti da umidità, polvere, esalazione di acidi, animali ed altri fattori
che possano danneggiare il materiale ivi contenuto.
Le dimensioni dei locali, in pianta ed in altezza, devono essere tali da permettere la
comoda ed idonea effettuazione delle singole operazioni richieste.
Si deve evitare che i locali comunichino direttamente con l'esterno, al fine di impedire
l'ingresso in polvere, acqua piovana, ecc., a meno che tali inconvenienti non vengano
eliminati mediante l'applicazione di appropriati provvedimenti quali ad es.: spazio
antistante l'ingresso pavimentato, soglia della porta rialzata, presenza di una tettoia
sopra l'ingresso, ecc.
7.2.4 Attrezzature
Il CVRP deve possedere le attrezzature necessarie per la corretta effettuazione delle
operazioni contemplate nel livello di manutenzione autorizzato e precisamente: tavoli
di ripiegamento (se necessario luminosi per operazioni di 2° livello); dispositivi di
sospensione; armadi di immagazzinamento; utensili, macchine e apparecchiature,
indicati dal costruttore nelle pertinenti documentazioni, o suggeriti in pubblicazioni
relative a metodi o standard accettati dall'ENAC; quanto altro necessario per
l'esecuzione di lavori, controllo e prove.
7.2.5 Documentazioni
Il CVRP deve possedere: la normativa ENAC attinente al proprio settore, i manuali
d'impiego e manutenzione dei diversi tipi di paracadute sui quali esercita la propria
attività, le pubblicazioni relative a metodi o standards accettati dal ENAC e quant'altro
si renda necessario o utile per la conoscenza e l'aggiornamento delle tecniche da
porre in atto presso il Centro stesso.
Il CVRP deve inoltre garantire la ricezione della documentazione tecnica emessa dai
costruttori (bollettini, lettere di servizio, aggiornamenti della manualistica, ecc.),
relativamente ai paracadute inclusi nella LOA. Tale documentazione può essere
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pag. 8 di 12approvvigionata direttamente dai costruttori o tramite terzi, quali ad esempio
associazioni/federazioni di paracadutismo.
7.2.6 Registrazioni
Il CVRP deve conservare un registro generale delle verifiche di 1° e 2° livello
effettuate nel quale deve essere indicato, per ciascun paracadute: il tipo ed il
numero di costruzione, il tipo di operazione effettuata ed il riferimento alle pertinenti
documentazioni esecutive, la data di ripiegamento, il tipo di sigillo utilizzato, le
eventuali osservazioni e la firma del ripiegatore e del responsabile del centro o di un
suo sostituto. I dati riguardanti le operazioni effettuate, il loro esito, la data dovranno
essere riportati sul libretto del paracadute a firma del responsabile del Centro.
Il CVRP deve mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate in accordo al
paragrafo 7.3 ai proprietari di paracadute per l'effettuazione delle verifiche di 1°
livello. Ciascuna registrazione deve contenere il nominativo del proprietario, il
numero dell'autorizzazione, gli estremi del paracadute a cui si riferisce e la data di
scadenza.
Inoltre, qualora autorizzato all'accettazione dei paracadute, il centro deve tenere un
registro dei paracadute accettati e dei relativi libretti emessi (vedasi Appendice 2).
Le registrazioni devono essere conservate per almeno 5 anni.
7.3 Operazioni effettuate dai proprietari
Le verifiche di 1° livello su paracadute ausiliari possono essere effettuate dai
proprietari dei paracadute, su autorizzazione rilasciata dal CVRP, nell'ambito delle
abilitazioni possedute, e nel rispetto di quanto indicato nei punti seguenti:
•
Gli interventi devono essere effettuati sul proprio paracadute, perutilizzo personale; è da escludersi la possibilità di verifiche di I livello
per paracadute ausiliari utilizzati da terzi.
•
Il proprietario, autorizzato dal CVRP alla verifiche di primo livello, deveessere titolare di Licenza di Paracadutista, in corso di validità
•
Si applicano i criteri di qualificazione del personale approvati al CVRPnell'ambito della certificazione dell'impresa (rif. Appendice 1). Il
responsabile del centro dovrà pertanto accertarne il soddisfacimento
facendo le opportune verifiche il tal senso, prima del rilascio
dell’autorizzazione.
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pag. 9 di 12•
L'autorizzazione ha una durata di due anni e può essere rinnovata aseguito di un numero minimo di 3 ripiegamenti eseguiti
soddisfacentemente presso il CVRP, sotto supervisione e
responsabilità del responsabile del centro.
•
L'autorizzazione rilasciata al proprietario e la relativa data di scadenzadevono essere riportate sul libretto del paracadute parte C a cura del
responsabile del CVRP. Nel caso in cui il paracadutista dovesse
sostituire il paracadute, nel corso dei due anni di validità
dell'autorizzazione, con altro dello stesso tipo, l’autorizzazione deve
essere trascritta sul nuovo libretto, senza alterarne i contenuti e la
scadenza, a cura del CVRP che la ha rilasciata.
•
Le registrazioni sul libretto del paracadute, inerenti le verifiche di 1°livello di cui al presente paragrafo possono essere effettuate dal
proprietario stesso.
7.4 Procedura per il riconoscimento dell’idoneità tecnica
Ai CVRP si applica, per quanto pertinente, il procedimento in vigore per la
certificazione delle Ditte di Manutenzione. L'abilitazione sarà riferita al tipo di
paracadute e l'idoneità al livello di operazioni autorizzato (1° o 2° livello) unitamente
all'eventuale autorizzazione per l'accettazione di paracadute.
La domanda di rilascio del certificato di idoneità tecnica (CIT) deve essere
presentata, con il modello allegato, alla Direzione Territoriale competente.
Il CIT, rilasciato dall'ENAC a conclusione positiva degli accertamenti, ha validità di tre
anni e può essere rinnovato a richiesta del centro.
7.5 Obblighi del CVRP
Il riconoscimento dell’idoneità tecnica rilasciata dall'ENAC obbliga il CVRP a
mantenere adeguate registrazioni di tutti i lavori compiuti, compresi i nominativi delle
persone che li hanno eseguiti, a comunicare all'ENAC ogni difetto grave o ricorrente o
altre condizioni che pregiudichino la sicurezza, riscontrato in un paracadute o in una
parte di esso. Il CVRP deve, inoltre, mantenere il personale, le infrastrutture, le
attrezzature, i materiali e le documentazioni ad un livello non inferiore a quello
richiesto; deve eseguire le operazioni di manutenzione e di modifica a regola d'arte,
in modo da mantenere o ripristinare nelle parti lavorate le condizioni di idoneità
all'impiego, deve usare materiali idonei.
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pag. 10 di 12L'ENAC esegue verifiche ordinarie e/o straordinarie sul rispetto degli obblighi di
certificazione e si riserva di limitare, sospendere o revocare le certificazioni e le
autorizzazioni rilasciate, in presenza di inadempienze o carenze riscontrate e non
eliminate nei tempi e nei modi prescritti.
8. DECORRENZA
La revisione C della presente circolare decorre dalla data di emissione.
La validità triennale del CIT sarà applicata al momento del rinnovo.
Il Direttore Generale
Avv. Pierluigi di Palma
Appendici:
1. Criteri di qualificazione del personale addetto ai ripiegamenti e programma base
corsi di addestramento.
2. Criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione all'accettazione di paracadute ed al
rilascio dei libretti
Allegati: 1) Domanda di certificazione - modello RT22P/99
2) Fac-Simile libretto paracadute
3) Rapporto di esame per accettazione paracadute
Le Circolari della Serie Navigabilità contengono interpretazioni e metodi accettabili di conformità a
norme regolamentari. Esse sono contraddistinte da un numero progressivo, seguito da una lettera che
evidenzia le successive revisioni.
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pag. 11 di 12APPENDICE 1
Criteri di qualificazione del personale addetto ai ripiegamenti
Le indicazioni di seguito riportate forniscono i criteri di base per la qualificazione del
personale tecnico dei CVRP:
•
aver compiuto il 18° anno di età;•
aver conseguito la licenza di scuola media unificata o altro titolo equipollente;•
conoscere la lingua nella quale sono scritti i manuali in uso;•
aver superato un corso di addestramento riconosciuto idoneo dall'ENAC oppureaver completato un programma di addestramento accettato dall'ENAC,
eventualmente personalizzato in relazione all'esperienza del candidato;
•
per eseguire operazioni di 1° livello su un determinato tipo di paracadute: avercorrettamente effettuato, sotto il controllo del responsabile del CVRP, almeno 20
operazioni di verifica e ripiegamento sullo stesso tipo di paracadute;
•
per eseguire operazioni di 2° livello: avere una esperienza di almeno 2 anninell'attività di 1° livello, aver correttamente effettuato almeno 100 operazioni di
verifica e ripiegamento su non meno di cinque tipi di paracadute più in uso e aver
superato una prova pratica adeguata alla abilitazione richiesta (quali sostituzione
di funi e applicazione di rappezzi).
NOTA: Un utile riferimento per il reperimento di pubblicazioni utili per
l’addestramento del personale è la FAA AC 65-27 "Parachute rigger knowledge test
guide".
Programma base corsi di addestramento
Gli argomenti di base che devono essere trattati nel corso di addestramento per
ripiegatori/verificatori sono:
•
principi di funzionamento del paracadute;•
criteri di costruzione del paracadute;•
parti principali del paracadute: tipi, funzioni, materiali utilizzati;•
attrezzature utilizzate per il ripiegamento/verifica del paracadute;•
tecniche di ripiegamento;•
ispezione, trattamento dei danni;•
normativa di riferimento.
NAV-16C
pag. 12 di 12APPENDICE 2
Criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione all'accettazione di paracadute ed al
rilascio dei libretti
L'ENAC al fine di autorizzare, i CVRP che ne facciano richiesta, all'accettazione di
paracadute ausiliari e di salvataggio di produzione estera e ad emettere i relativi
libretti effettua accertamenti mirati a verificare principalmente che il CVRP:
•
sia certificato in accordo ai criteri di cui al paragrafo 7 per interventi di 2° livello;•
abbia nel manuale una procedura approvata per l'accettazione dei paracadute chetenga conto di quanto segue:
(i) L'attività di accettazione del paracadute e di emissione dei libretti deve
essere registrata in un apposito registro ove, per paracadute accettato viene
riportato:
(a) costruttore, tipo, modello e numero di costruzione
(b) la data di accettazione
(c) il numero del libretto emesso
(d) riferimento al rapporto di esame per accettazione
(e) firma del responsabile del centro
(ii) Per ogni accettazione effettuata il CVRP emette il "Rapporto di esame per
accettazione paracadute" (modulo riportato in allegato 3), a firma del
responsabile del centro.
(iii) Il CVRP per ogni paracadute accettato deve archiviare oltre la copia del
rapporto di cui al punto precedente, il documento di origine (Form 1 o
equivalente) ed ogni altro documento rilevante ai fini dell'accettazione (es.
corrispondenza con il costruttore, eventuali documenti del costruttore,
corrispondenza con l'ENAC o altra autorità o costruttore, richiesta del
committente, ecc…).
L'autorizzazione all'accettazione di paracadute in accordo alla presente circolare viene
riportata sulla specifica delle abilitazioni del CVRP.