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E.N.A.C. CIRCOLARE NAV-16B (07/10/99) |
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Home ENAC Circolare NAV-16B (07/10/99) |
Il presente documento ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile all'indirizzo http://www.enac-italia.it/documents/circolariNav1.htm
L'indirizzo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è:
http://www.enac-italia.it/index.htm
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
CIRCOLARE
SERIE NAVIGABILITA' DATA 07/10/99 NAV-16B
Oggetto
: Paracadute da salvataggio e ausiliari
1.
PREMESSA E SCOPO
Il
Regolamento Tecnico definisce, tramite la norma JAR-TSO, lo standard di
riferimento per l’approvazione dei paracadute. La produzione degli stessi è
regolamentata dalla JAR 21.
La
materia relativa al mantenimento delle condizioni di efficienza
non è disciplinata dai suddetti regolamenti.
Con
la presente Circolare, che annulla e sostituisce la Circolare 16 rev. A del
27/7/1997, vengono forniti i criteri riguardanti la certificazione dei
paracadute e, per analogia con le norme che regolano la manutenzione, i
criteri per il riconoscimento delle organizzazioni che ne effettuano la
verifica e il ripiegamento.
2.
APPLICABILITA'
La presente Circolare si applica a tutti i paracadute civili da
salvataggio e ausiliari definiti nel successivo paragrafo 3 disciplinati dalle
disposizioni del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Sono
esclusi i paracadute principali e quelli
regolamentati da
disposizioni del Ministero della Difesa.
3.
DEFINIZIONI
Ai fini della presente circolare si definisce:
·
Paracadute: dispositivo impiegato per ridurre la velocità di
caduta del corpo umano mediante lo spiegamento di una superficie di forma
e dimensioni opportune, atta a sviluppare la necessaria forza aerodinamica;
·
Paracadute
da salvataggio: assieme
paracadute certificato utilizzato nell'impiego degli alianti, nell'impiego
acrobatico dei velivoli e in tutti quegli altri casi in cui la competente
Autorità aeronautica ne renda obbligatoria la dotazione a bordo dell'aeromobile;
·
Paracadute principale:
assieme paracadute non-certificato utilizzato dal paracadutista,
come paracadute primario (quello che si prevede di utilizzare) per
il lancio intenzionale.
·
Paracadute ausiliario:
assieme paracadute certificato (comprendente velatura, sacca, imbracatura,
pilotino estrattore) utilizzato dal paracadutista in aggiunta al paracadute
principale usato per il lancio intenzionale.
·
Operazioni
di l° livello: si intendono
le operazioni di verifica periodica consistenti nello spiegamento, nella sospensione
per aerazione, nella ispezione e nel ripiegamento del paracadute. Nel 1° livello
sono comprese le piccole riparazioni, le sostituzioni di parti semplici e
la rimozione o l'installazione del calottino estrattore.
·
Operazioni
di 2° livello: si intendono
le operazioni di verifica del tipo triennale, nonché le riparazioni e le sostituzioni
che, se non realizzate correttamente, possono avere effetti sensibili sul
peso del paracadute, sul bilanciamento, sulla robustezza strutturale, sulle
prestazioni, sulla funzionalità, sulle caratteristiche di volo o su qualunque
altra caratteristica direttamente legata alla sicurezza del paracadute. Nel
2° livello rientrano anche le operazioni speciali di verifica da effettuarsi
nei confronti dei paracadute da salvataggio ed ausiliari aperti in condizioni
di emergenza.
4.
CERTIFICAZIONE DEL
PARACADUTE
Un
paracadute si intende certificato ai
sensi della presente circolare quando:
·
il tipo risponde ai requisiti previsti dalle norme
JTSO, TSO o norme riconosciute equivalenti dall'ENAC.;
·
l'esemplare è conforme al tipo approvato e, nel caso
di paracadute di produzione estera,
è stato accettato in accordo ai criteri di cui al paragrafo 4.2 della
presente Circolare.
Il possesso dei requisiti per la certificazione del paracadute viene
attestato con il rilascio del libretto del paracadute.
La certificazione è da
ritenersi priva di validità:
·
al raggiungimento del limite di vita stabilito dal
costruttore o dall'ENAC , quale dei due per primo venga raggiunto;
·
qualora vengano abusivamente introdotte modifiche
che alterino le caratteristiche del paracadute;
·
per inosservanza di quanto prescritto dai costruttori
relativamente all'utilizzo ed alla manutenzione del paracadute;
·
per inosservanza dei termini contenuti nelle pertinenti
Prescrizioni di Aeronavigabilità emesse dall'ENAC.
La
certificazione del paracadute mantiene i propri effetti, ai fini
dell'efficienza della stesso, qualora il paracadute venga verificato dal
costruttore o da un Centro di Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP)
certificato dall'ENAC.
La periodicità ed il livello delle verifiche sono stabiliti dal
costruttore del paracadute ma, in ogni caso le verifiche devono essere
eseguite entro i termini sottoindicati:
1°
livello: entro i
120 giorni che precedono l'impiego del paracadute e dopo ogni apertura
accidentale;
2°
livello: almeno
ogni 3 anni e dopo l'apertura di emergenza dei paracadute da salvataggio e
ausiliari.
4.1.
Paracadute di produzione nazionale
La
delibera dei paracadute di produzione nazionale può essere effettuata per
quei paracadute il cui tipo è stato approvato con una lettera di
autorizzazione a JTSO.
Il
costruttore delibera tali
paracadute mediante l'emissione del
libretto del paracadute, descritto al paragrafo 5, e del JAA Form 1, previsto
dal regolamento JAR 21. In tal modo egli attesta che l'esemplare è stato
prodotto in conformità al tipo approvato.
In
caso di fornitura di paracadute
per l'esportazione può essere emesso soltanto il JAA Form 1.
4.2
Paracadute di produzione estera
L'accettazione
del paracadute viene effettuata dai Centri
di Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP) autorizzati dall'ENAC per tale
attività in accordo ai criteri riportati in appendice 2.
Il CVRP provvede all'accettazione dei paracadute provenienti
dall'estero accertando che essi siano:
·
di tipo approvato nel paese di origine secondo il
JTSO C23 (o il TSO C23) ovvero secondo altre norme ritenute equivalenti
dall'ENAC (in quest'ultimo caso
il CVRP dovrà disporre delle opportune evidenze a riguardo); nel caso di paracadute
approvati secondo JTSO o FAA TSO, o provenienti da paesi aderenti alle JAA,
è possibile procedere direttamente all'accettazione del paracadute senza una
formale convalida ENAC dell'approvazione di tipo del paracadute;
·
muniti
delle attestazioni di produzione e collaudo vigenti nel paese di origine;
·
in buono stato di conservazione. Nel caso di paracadute
usato deve essere effettuata una verifica di 2° livello .
5. LIBRETTO DEL
PARACADUTE
A
seguito dell'esito favorevole delle verifiche previste, il CVRP o il
costruttore rilascia il libretto del paracadute (vedasi Fac-Simile in allegato
2). Esso contiene:
·
gli elementi di identificazione (costruttore, tipo,
numero ed anno di costruzione) della velatura e dei relativi componenti principali
(sacca, imbracatura, pilotino estrattore);
·
le eventuali limitazioni d'impiego;
·
l'eventuale limite di vita;
·
la registrazione
dei componenti principali assemblati alla velatura (che costituisce attestazione
di compatibilità degli stessi)
·
le annotazioni che si rendessero necessarie, in relazione
a particolari caratteristiche del paracadute.
Si evidenzia che l’accettazione
di un paracadute, è riferita a paracadute completi di tutti i principali
componenti e accessori costituenti l’assieme approvato secondo gli standard
applicabili (TSO, JTSO, ecc.).
Il rilascio
del libretto è riferito alla velatura; nel caso di sostituzione di uno dei
componenti principali (sacca, imbracatura, pilotino estrattore) la nuova
configurazione dovrà essere riportata sul libretto a cura del Responsabile
del CVRP.
Nella
parte C del libretto sono
registrate, a cura del costruttore o del responsabile del CVRP, le
manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate ed il loro esito, le
riparazioni eseguite, le modifiche introdotte, nonché le aperture di
emergenza verificatesi nell'impiego del paracadute.
Il
libretto è contraddistinto dalla identificazione del soggetto che lo ha
emesso e da un numero progressivo (assegnato dal
soggetto emittente); in caso di esaurimento delle pagine di una delle
parti, il proprietario del paracadute richiede ad un CVRP l'emissione di un
nuovo libretto, quale proseguimento del precedente.
6.
MODIFICHE E RIPARAZIONI
Le
modifiche, consistenti nella sostituzione di uno o più componenti principali
(sacca, imbracatura, pilotino estrattore) in accordo alle istruzioni dei
costruttori rispettando le compatibilità tra i vari componenti, sono
attestate dal costruttore o dal responsabile del centro riportando sul
libretto la nuova configurazione.
Nel
caso di riparazioni o modifiche della calotta, della imbracatura, della
custodia, degli accessori oggetto di accettazione o di qualsiasi combinazione
degli stessi che possano interessare la robustezza strutturale, le
prestazioni, la funzionalità, le caratteristiche di volo o qualunque altra
caratteristica direttamente legata alla sicurezza del paracadute, il CVRP,
quando tali modifiche non siano già previste dalle documentazioni tecniche
ufficiali del costruttore, deve sottoporre all'ENAC un programma di prove
finalizzato all’approvazione della modifica/riparazione.
7.
CENTRI VERIFICA E RIPIEGAMENTO PARACADUTE (CVRP)
7.1 Generalità
Le
operazioni di verifica periodica, le ispezioni straordinarie, le revisioni
quando previste, le riparazioni, le modifiche dei paracadute, l'attestazione
di compatibilità dei vari componenti ed accessori, nonché le loro
manutenzioni, quando non effettuate dal costruttore,
debbono essere eseguite presso
un Centro Verifica e Ripiegamento Paracadute (CVRP) riconosciuto dall'ENAC ed
in possesso delle specifiche abilitazioni.
L'ENAC
riconosce quali CVRP le associazioni, le organizzazioni, le società, le
ditte, gli enti, ecc. che intendano eseguire la manutenzione di paracadute che
non siano di loro produzione, qualora l’organizzazione, il personale, le
infrastrutture, le attrezzature, i materiali e le documentazioni siano
rispondenti ai criteri di seguito riportati così da garantire l’esecuzione
a norma delle operazioni effettuate.
7.2 Criteri per il riconoscimento dell’idoneità
tecnica dei CVRP
7.2.1 Organizzazione e
qualificazione del personale
Ai
fini organizzativi deve essere individuato il responsabile del CVRP. Questi è
il garante nei riguardi dell'ENAC del rispetto dei requisiti di
certificazione, ed è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni
effettuate sui paracadute.
I
nominativi del responsabile del CVRP e dei suoi sostituti nonchè i nominativi
del personale riconosciuto idoneo dall'ENAC
ad eseguire operazioni di 1° e/o di 2° livello devono essere inseriti
in un apposito elenco facente parte del Manuale del CVRP.
In
appendice 1 sono riportati i criteri di qualificazione per il personale che
esegue le operazioni di 1° e 2° livello. Tale qualificazione decade
se il personale non ha svolto attività per un periodo superiore a sei mesi
nell'ambito delle abilitazioni possedute; l'eventuale riqualificazione potrà
essere conseguita a conclusione di un programma di addestramento accettato
dall'ENAC.
7.2.2 Manuale del CVRP
Il
Manuale deve contenere una descrizione delle infrastrutture, attrezzature,
documentazioni utilizzate dal CVRP oltre all’elenco del personale sopra
menzionato ed una procedura per la sua qualificazione.
Il
manuale deve contenere inoltre la raccolta delle guide operative e delle
istruzioni tecniche impiegate nelle attività del Centro.
Il
Manuale del CVRP viene elaborato dal responsabile del centro ed è approvato
dall'ENAC.
7.2.3 Locali
Le
operazioni di spiegamento, sospensione per aerazione, ispezione, ripiegamento
e immagazzinamento dei paracadute devono essere effettuate in locali aerati,
sufficientemente illuminati (senza però che i paracadute siano colpiti
direttamente dai raggi solari) ed esenti da umidità, polvere, esalazione di
acidi, animali ed altri fattori che possano danneggiare il materiale ivi
contenuto.
Le
dimensioni dei locali, in pianta ed in altezza, devono essere tali da
permettere la comoda ed idonea effettuazione delle singole operazioni
richieste.
Si
deve evitare che i locali comunichino direttamente con l'esterno, al fine di
impedire l'ingresso in polvere, acqua piovana, ecc., a meno che tali
inconvenienti non vengano eliminati mediante l'applicazione di appropriati
provvedimenti quali ad es.: spazio antistante l'ingresso pavimentato, soglia
della porta rialzata, presenza di una tettoia sopra l'ingresso, ecc.
7.2.4 Attrezzature
Il
CVRP deve possedere le attrezzature necessarie per la corretta effettuazione
delle operazioni contemplate nel livello di manutenzione autorizzato e
precisamente: tavoli di ripiegamento (se necessario luminosi per operazioni di
2° livello); dispositivi di sospensione; armadi di immagazzinamento;
utensili, macchine e apparecchiature, indicati dal costruttore nelle
pertinenti documentazioni, o suggeriti in pubblicazioni relative a metodi o
standard accettati dall'ENAC; quanto altro necessario per l'esecuzione di
lavori, controllo e prove.
7.2.5 Documentazioni
Il
CVRP deve possedere: la normativa ENAC
attinente al proprio settore, i manuali d'impiego e manutenzione dei
diversi tipi di paracadute sui quali esercita la propria attività, le
pubblicazioni relative a metodi o standards accettati dal ENAC e quant'altro
si renda necessario o utile per la conoscenza e l'aggiornamento delle tecniche
da porre in atto presso il Centro stesso.
Il CVRP deve
inoltre garantire la ricezione della documentazione tecnica emessa dai
costruttori (bollettini, lettere di servizio, aggiornamenti della
manualistica, ecc.), relativamente ai
paracadute inclusi nella LOA. Tale documentazione può essere approvvigionata
direttamente dai costruttori o tramite terzi, quali ad esempio
associazioni/federazioni di paracadutismo.
7.2.6 Registrazioni
Il
CVRP deve conservare un registro generale delle verifiche di 1° e 2° livello
effettuate nel quale deve essere
indicato, per ciascun paracadute: il tipo ed il numero di costruzione, il tipo
di operazione effettuata ed il riferimento alle pertinenti documentazioni
esecutive, la data di ripiegamento, il tipo di sigillo utilizzato, le
eventuali osservazioni e la firma del ripiegatore e del responsabile del
centro o di un suo sostituto. I dati riguardanti le operazioni effettuate, il
loro esito, la data dovranno essere riportati sul libretto del paracadute a
firma del responsabile del Centro.
Il
CVRP deve mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate in accordo al
paragrafo 7.3 ai proprietari di paracadute per l'effettuazione delle verifiche
di 1° livello. Ciascuna registrazione deve
contenere il nominativo del proprietario, il numero
dell'autorizzazione, gli estremi del paracadute a cui si riferisce e la data
di scadenza.
Inoltre,
qualora autorizzato all'accettazione dei paracadute, il centro deve tenere un
registro dei paracadute accettati e dei relativi libretti emessi (vedasi
Appendice 2).
Le
registrazioni devono essere conservate per almeno 5 anni.
7.3 Operazioni
effettuate dai proprietari
Le
verifiche di 1° livello su paracadute ausiliari possono
essere effettuate dai proprietari dei paracadute, su autorizzazione
rilasciata dal CVRP, nell'ambito delle abilitazioni possedute, e nel rispetto
di quanto indicato nei punti seguenti:
·
Gli interventi
devono essere effettuati sul proprio paracadute, per utilizzo personale; è
da escludersi la possibilità di verifiche di I livello per paracadute ausiliari
utilizzati da terzi.
·
Il proprietario,
autorizzato dal CVRP alla verifiche di primo livello, deve essere titolare di Licenza di Paracadutista, in corso
di validità
·
Si applicano
i criteri di qualificazione del personale approvati al CVRP nell'ambito della
certificazione dell'impresa (rif. Appendice 1). Il responsabile del centro
dovrà pertanto accertarne il soddisfacimento facendo le opportune verifiche
il tal senso, prima del rilascio dell’autorizzazione.
·
L'autorizzazione
ha una durata di due anni e può essere rinnovata a seguito di un numero minimo
di 3 ripiegamenti eseguiti soddisfacentemente presso il CVRP, sotto supervisione
e responsabilità del responsabile del centro.
·
L'autorizzazione
rilasciata al proprietario e la relativa data di scadenza devono essere riportate
sul libretto del paracadute parte C a cura del responsabile del CVRP. Nel
caso in cui il paracadutista dovesse sostituire il paracadute, nel corso dei
due anni di validità dell'autorizzazione, con altro dello stesso tipo,
l’autorizzazione deve essere trascritta sul nuovo libretto, senza alterarne
i contenuti e la scadenza, a cura del CVRP che la ha rilasciata.
·
Le registrazioni
sul libretto del paracadute, inerenti le verifiche di 1° livello di cui al
presente paragrafo possono essere effettuate dal proprietario stesso.
7.4 Procedura per il riconoscimento dell’idoneità
tecnica
Ai
CVRP si applica, per quanto pertinente, il procedimento in vigore per la
certificazione delle Ditte di Manutenzione. L'abilitazione sarà riferita al
tipo di paracadute e l'idoneità al livello di operazioni autorizzato (1° o
2° livello) unitamente all'eventuale autorizzazione per l'accettazione di
paracadute.
La
domanda di rilascio del certificato di idoneità tecnica (CIT) deve essere
presentata, con il modello allegato, alla Direzione Territoriale competente.
Il
CIT, rilasciato dall'ENAC a conclusione positiva degli accertamenti, ha
validità di un anno e può essere rinnovato a richiesta del centro.
7.5 Obblighi del CVRP
Il
riconoscimento dell’idoneità tecnica rilasciata dall'ENAC obbliga il CVRP a
mantenere adeguate registrazioni di tutti i lavori compiuti, compresi i
nominativi delle persone che li hanno eseguiti, a comunicare all'ENAC ogni
difetto grave o ricorrente o altre condizioni che pregiudichino la sicurezza,
riscontrato in un paracadute o in una parte di esso. Il CVRP deve, inoltre,
mantenere il personale, le infrastrutture, le attrezzature, i materiali e le
documentazioni ad un livello non inferiore a quello richiesto; deve eseguire
le operazioni di manutenzione e di modifica a regola d'arte, in modo da
mantenere o ripristinare nelle parti lavorate le condizioni di idoneità
all'impiego, deve usare materiali idonei.
L'ENAC
esegue verifiche ordinarie e/o straordinarie sul rispetto degli obblighi di
certificazione e si riserva di limitare, sospendere o revocare le
certificazioni e le autorizzazioni rilasciate, in presenza di inadempienze o
carenze riscontrate e non eliminate nei tempi e nei modi prescritti.
8. DECORRENZA
La
presente circolare entra in vigore il 1° dicembre 1999.
I
libretti rilasciati anteriormente a tale data restano in corso di validità.
Fino
al 31 maggio 2000 l'accettazione dei paracadute di produzione estera può
anche essere richiesta direttamente all'ENAC.
Avv.
Pierluigi di Palma
Le Circolari
della Serie Navigabilità contengono interpretazioni e metodi accettabili di
conformità a norme regolamentari. Esse sono contraddistinte da un numero progressivo,
seguito da una lettera che evidenzia le successive revisioni.
Appendici:
1.
Criteri di
qualificazione del personale addetto ai ripiegamenti e programma base corsi
di addestramento.
2.
Criteri per
l'ottenimento dell'autorizzazione all'accettazione di paracadute ed al rilascio
dei libretti
Allegati: 1) Domanda di certificazione - modello
RT22P/99
2) Fac-Simile libretto
paracadute
3) Rapporto di esame per
accettazione paracadute
APPENDICE 1
Criteri di qualificazione del personale addetto ai
ripiegamenti
Le indicazioni di
seguito riportate forniscono i criteri di base per la qualificazione del
personale tecnico dei CVRP:
·
aver compiuto il 18° anno di età;
·
aver conseguito la licenza di scuola media unificata
o altro titolo equipollente;
·
conoscere la lingua nella quale sono scritti i manuali
in uso;
·
aver superato un corso di addestramento riconosciuto
idoneo dall'ENAC oppure aver
completato un programma di addestramento accettato dall'ENAC, eventualmente
personalizzato in relazione all'esperienza del candidato;
·
per eseguire operazioni di 1° livello su un determinato
tipo di paracadute: aver correttamente effettuato, sotto il controllo del
responsabile del CVRP, almeno 20 operazioni di verifica e ripiegamento sullo
stesso tipo di paracadute;
·
per eseguire operazioni di 2° livello: avere una
esperienza di almeno 2 anni nell'attività di 1° livello, aver correttamente
effettuato almeno 100 operazioni di verifica e ripiegamento su non meno di
cinque tipi di paracadute più in uso e aver superato una prova pratica adeguata
alla abilitazione richiesta (quali sostituzione di funi e applicazione di
rappezzi).
NOTA: Un
utile riferimento per il reperimento di pubblicazioni utili per l’addestramento
del personale è la FAA AC 65-27 “Parachute rigger knowledge test guide”.
Programma base corsi di addestramento
Gli argomenti di base
che devono essere trattati nel corso di addestramento per ripiegatori/verificatori
sono:
·
principi di funzionamento del paracadute;
·
criteri di costruzione del paracadute;
·
parti principali del paracadute: tipi, funzioni,
materiali utilizzati;
·
attrezzature utilizzate per il ripiegamento/verifica
del paracadute;
·
tecniche di ripiegamento;
·
ispezione, trattamento dei danni;
·
normativa
di riferimento.
APPENDICE 2
Criteri
per l'ottenimento dell'autorizzazione all'accettazione di paracadute ed al
rilascio dei libretti
L'ENAC
al fine di autorizzare, i CVRP che ne facciano richiesta, all'accettazione di
paracadute ausiliari e di salvataggio di produzione estera e
ad emettere i relativi libretti effettua accertamenti mirati a
verificare principalmente che il CVRP:
·
sia certificato
in accordo ai criteri di cui al paragrafo 7 per interventi di 2° livello;
·
abbia nel manuale una procedura approvata per l'accettazione
dei paracadute che tenga conto di quanto segue:
(i)
L'attività
di accettazione del paracadute e di emissione dei libretti deve essere registrata
in un apposito registro ove, per paracadute accettato viene riportato:
(a)
costruttore,
tipo, modello e numero di costruzione
(b)
la data di
accettazione
(c)
il numero
del libretto emesso
(d)
riferimento
al rapporto di esame per accettazione
(e)
firma del
responsabile del centro
(ii)
Per ogni accettazione
effettuata il CVRP emette il "Rapporto di esame per accettazione paracadute"
(modulo riportato in allegato 3), a firma del responsabile del centro.
(iii)
Il CVRP per
ogni paracadute accettato deve archiviare oltre la copia del rapporto di cui
al punto precedente, il documento di origine (Form 1 o equivalente) ed ogni
altro documento rilevante ai fini dell'accettazione (es. corrispondenza con
il costruttore, eventuali documenti del costruttore, corrispondenza con l'ENAC
o altra autorità o costruttore, richiesta del committente, ecc…).
L'autorizzazione all'accettazione di paracadute in accordo alla presente circolare viene riportata sulla specifica delle abilitazioni del CVRP.