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DECRETO
15 agosto 2005
Misure di controllo preventivo per la
disciplina del volo da diporto o sportivo, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto
l'art. 9 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, recante «Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale»,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155;
Visto il codice della
navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, ed in
particolare l'art. 731 relativo al personale aeronautico;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente
la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, di
approvazione del regolamento in
materia di licenze, attestati e abilitazioni
aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice
della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, concernente
la disciplina regolamentare del volo da diporto o
sportivo;
Visto il testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
Visti i criteri procedurali
per l'accertamento dei requisiti ai fini del
rilascio dei nulla osta in materia
di aviazione civile stabiliti con direttiva n.
557/B.60/2002/R del 12 luglio 2002;
Ritenuto di dover dare
immediata attuazione alle previsioni del comma 1
dell'art. 9 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, prescrivendo le
misure di controllo preventivo fino al 31 dicembre
2006;
Decreta:
Art. 1.
1. L'ammissione alle attivita' di addestramento pratico
relative al rilascio dei titoli abilitativi civili
di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1988,
n. 566, ad esclusione di quelli
attinenti al volo commerciale,
nonche' al rilascio di quelli, comunque denominati,
attinenti al volo da diporto o sportivo, di
cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e'
subordinato, fino al 31 dicembre 2006, al
nulla osta preventivo del questore
della provincia di residenza degli interessati,
volto a verificare l'insussistenza, nei confronti
degli stessi, di controindicazioni
agli effetti della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
2. Ai fini di cui al
comma 1, si osservano le disposizioni
dell'art. 43 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. Il nulla osta di
cui al comma 1 vale anche ai fini di cui
all'art. 12, comma 4, del richiamato decreto n. 404 del
1988, qualora il relativo attestato sia conseguito nei 12
mesi successivi.
Roma, 15 agosto 2005
Il Ministro: Pisanu
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